
Sentenza storica: riconosciuti 6 punti in graduatoria e 8.000 euro di risarcimento per la mancata assunzione. Il Ministero dell’Istruzione sconfitto in tribunale sulla gestione delle GPS
Il Tribunale di Cassino, con Sentenza n°228/2025 del 28.02.2025, ha accertato l’illegittimo funzionamento dell’algoritmo che gestisce le Graduatorie per le Supplenze (GPS)e ha condannato il Ministero dell’Istruzione: “al riconoscimento del maggior punteggio alla stessa spettante nella misura di 6 punti per incarico su classe ADEE a valere sulle future graduatorie“, condannato il Ministero dell’Istruzione alla nomina con contratto annuale ad una docente precaria; per l’effetto, condanna il Ministero dell’Istruzione e del Merito, in persona del legale rappresentante pro tempore, a risarcire il danno da lucro cessante cagionato in virtù della mancata assegnazione dell’incarico e corrispondente alla differenza tra la retribuzione che sarebbe spettata in caso di assunzione e quanto effettivamente percepito per le prestazioni rese con contratti a tempo determinato nelle more del giudizio, quantificabile in € 8.101.25”
Il Tribunale di Cassino ha accolto pienamente la tesi sostenuta in ricorso dall’Avvocato Antimo Buonamano dello Studio Legale BFI “Buonamano-Fusco-Izzo” di Cellole asserendo come l’interpretazione data dal Ministero all’ordinanza che regola l’attribuzione dei posti non è conforme con i canoni di ragionevolezza e di rispetto del principio meritocratico.
Il tribunale ha chiarito che: “Deve dunque affermarsi, alla luce delle argomentazioni sinora esposte, che a fronte della domanda proposta, del punteggio riconosciuto e dei posti effettivamente disponibili, sussisteva il diritto della ricorrente ad essere destinataria della proposta di assunzione richiesta, con precedenza rispetto ai docenti di fatto nominati, proprio in ragione del maggiore punteggio all’interno della GPS di prima fascia e dunque delle GPS incrociate per i posti di sostegno per la provincia di Latina, con incarico fino al termine delle attività didattiche sulle sedi indicate nel ricorso”