Oggi: 13 Mar, 2025
vincenzo codella
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In attesa della “Rottamazione quinquies” riapre la “Rottamazione quater”

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4 ore fa
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Secondo appuntamento con la rubrica “Oltre i Fatti: l’analisi degli esperti” con il Dottore Commercialista Vincenzo Codella

In attesa di una nuova rottamazione che sarebbe la “quinquies”, la quale se vedrà la luce come ipotizzato, sarà possibile per molti mettere la parola fine alla propria situazione debitoria in maniera più agevole, l’Agenzia della Riscossione ha reso disponibile la procedura per la riammissione alla Definizione agevolata (“Rottamazione-quater”), come previsto dalla Legge n. 15/2025 di conversione del “Milleproroghe”.

Infatti, i contribuenti che al 31 dicembre 2024 risultavano decaduti dalla definizione agevolata per mancato, insufficiente o tardivo versamento delle rate dovute possono essere riammessi alla Definizione agevolata.

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Attenzione però: non rientrano nella riammissione alla Definizione agevolata i debiti per i quali i relativi piani di pagamento risultano in regola con i versamenti alla data del 31 dicembre 2024; in questo caso, i contribuenti devono continuare a rispettare le scadenze di pagamento indicate nelle Comunicazioni delle somme dovute già in loro possesso, per non perdere i benefici della Definizione agevolata.

Per essere riammessi alla Definizione agevolata bisogna presentare la domanda, esclusivamente online sul sito dell’Agenzia della Riscossione, entro il prossimo 30 aprile 2025.

Nell’istanza l’interessato ha la possibilità di selezionare i ‘carichi decaduti’ per i quali intende avvalersi della riammissione alla definizione agevolata indicando se si intende pagare in unica soluzione (entro il 31 luglio) oppure in modalità dilazionata (massimo dieci rate trimestrali di pari importo). Naturalmente è bene ricordare che nella domanda di riadesione non si possono inserire nuovi debiti ma solo quelli già oggetto della rottamazione quater per i quali non si è provveduto al pagamento o è stato effettuato un versamento in ritardo.

Tornando alla possibile “Rottamazione quinquies” ad oggi possiamo dire che è all’esame del Parlamento la proposta per l’introduzione di una nuova versione della definizione agevolata dei singoli carichi affidati agli agenti della riscossione. La nuova versione della definizione (rottamazione quinquies) ha caratteristiche simili a quella prevista dalla legge di Bilancio 2023 (rottamazione quater), con l’introduzione però di alcune disposizioni più favorevoli: in particolare è previsto un allungamento del termine per il pagamento rateale fino a 120 rate mensili e la possibilità di omettere il pagamento fino a otto rate senza incorrere in alcuna decadenza.

La nuova definizione agevolata dovrebbe essere applicata ai carichi affidati all’agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023. Anche in questo caso, come nella precedente, la definizione comporta il pagamento delle sole somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento.

Riguardo, infine, alla legittima domanda se un’eventuale riadesione alla rottamazione quater entro il prossimo 30 aprile precluda la possibilità di aderire ad una prossima eventuale “rottamazione quinquies” possiamo dire che nel disegno di legge è previsto che anche coloro che hanno aderito alla rottamazione quater e sono in regola con i pagamenti, potranno aderire alla nuova rottamazione. Quindi è da consigliare sicuramente la presentazione dell’istanza di riammissione alla rottamazione quater in attesa di novità ….

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